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Chiedere il rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica

Descrizione

Nelle aree sottoposte a vincolo ambientale ai sensi della Parte III del Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati deve presentare domanda per accertare la compatibilità paesaggistica se sono stati realizzati lavori  (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 167 e 181):

  • in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non hanno causato la creazione di superfici utili o volumi oppure un aumento di quelli legittimamente realizzati
  • che hanno previsto l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica
  • comunque configurabili come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 3).

Se la compatibilità paesaggistica è accertata, il trasgressore deve pagare una sanzione pari alla somma del maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito grazie alla trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato dopo una perizia di stima.

Se la compatibilità paesaggistica non è accertata, il trasgressore è  sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese.

In Comune di Castelfranco Piandiscò …

Con la deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni del Pratomagno n. 17 del 29/11/2024,  sono state apportate alcune modifiche statutarie per la gestione associata delle "Funzioni in materia paesaggistica".


Pertanto, a far data dal 17 febbraio 2025, tutti gli atti autorizzativi in materia paesaggistica dovranno essere trasmessi all’ Unione dei Comuni del Pratomagno con le modalità descritte alla seguente pagina WEB dedicata:

https://www.unionepratomagno.it/uffici/portale-pratiche-paesaggistiche

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