Descrizione

Abbattere alberi

La conservazione, la valorizzazione e la diffusione delle specie vegetali, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono importanti fattori di qualità ambientale.

Non esiste una legge nazionale per la tutela degli alberi (ad eccezione di quelli monumentali), ma esistono dei Regolamenti comunali del verde o delle ordinanze sindacali che regolano il loro abbattimento in aree pubbliche e aree private.

L'abbattimento di alberi non è sempre possibile, anche se si trovano in una proprietà privata, infatti la Sentenza della Corte di Cassazione 04/05/2005, n. 24396 ha affermato che i danni conseguenti al taglio degli alberi ad alto fusto - seppur presenti in un giardino condominiale - appaiono "irreversibili" non solo per i condomini ma più in generale per i cittadini

Tutte le operazioni di potatura e taglio degli alberi devono essere effettuate a spese e a cura dei proprietari.

In Comune di Castelfranco Piandiscò …

La conservazione, la valorizzazione e la diffusione delle specie vegetali, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono importanti fattori di qualità ambientale.

Il Regolamento comunale 09/12/2020, disciplina l'abbattimento delle alberature all'articolo 81 commi 6-7-8-9-10.

Comma 6

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 82, comma 5, è fatto divieto a chiunque di abbattere alberi ancora in vita, ubicati all’interno del perimetro del territorio urbanizzato come individuato nel Piano Strutturale e nelle aree di pertinenza degli edifici posti nel territorio rurale che abbiano mutato la loro originaria destinazione d’uso agricola, senza la preventiva autorizzazione dell’ufficio ambiente, ad eccezione dei seguenti casi:

  • a) delle alberature con diametro inferiore a 25 cm e misurato a una distanza di 130 cm da terra
  • b) delle alberature costituite da essenze non autoctone indipendentemente dal loro diametro
  • c) gli abbattimenti ritenuti indifferibili e urgenti dettati da evidenti ragioni di incolumità, per i quali dovrà essere data comunicazione al competente ufficio ambiente preventiva all’abbattimento. Tale comunicazione dovrà essere accompagnata da idonea documentazione fotografica e relazione tecnica redatta da un tecnico abilitato che descriva e asseveri le cause indifferibili e urgenti che determinano la necessità di abbattimento.

Comma 7

L’autorizzazione di cui al comma 6 potrà essere concessa:

  • a) nel caso vi siano rischi di danni ai fabbricati, alle infrastrutture, ostacolo al normale deflusso delle acque e per ogni altra causa di interferenza con strutture, reti di servizi oltre a rischio di stabilità dei terreni
  • b) nel caso vengano presentati, per l’approvazione, progetti di ristrutturazione o realizzazione dell’area a verde
  • c) nei casi di contrasto con le norme dettate dal Codice Civile o con altre norme regionali e statali come ad esempio il Codice della Strada.

Comma 8

È altresì fatto divieto a chiunque di abbattere le piante o formazioni forestali, ancora in vita indicate all’art. 55 del Regolamento 48/R/2013, e ubicate nei terreni non boscati ricadenti nel territorio rurale individuato dal Piano Strutturale, a eccezione dei casi per i quali è prevista la preventiva autorizzazione del Settore forestazione dell’Unione dei Comuni del Pratomagno ai sensi di quanto stabilito dai commi 1, 3 e 4 dell’art. 56 del sopracitato Regolamento.

Sono inoltre liberamente esercitabili gli interventi definiti ai commi 2 e 4 bis dell’art. 56 del D.P.G.R. 48/R/2013 se effettuati alle condizioni previste dal medesimo articolo.

Comma 9

Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente articolo, tutti i tagli di manutenzione come definiti dall’art. 38 del D.P.G.R. 48/R/2013, i quali dovranno essere eseguiti secondo quanto stabilito dalla Sezione IV del Capo II, del sopracitato Regolamento Regionale.

Comma 10

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 82 per i giardini storici, al fine di preservare la consistenza del patrimonio a verde, ogni albero abbattuto dovrà essere sostituito con alberi della stessa specie se autoctoni o di specie diversa se alloctoni, da collocare in aree a verde, parchi urbani, giardini privati, viali e simili, anche in zone diverse da quelle di espianto.

Tale sostituzione dovrà avvenire con l’utilizzazione di specie vegetali autoctone di provenienza locale e/o compatibili con gli eventuali spazi minimi di messa a dimora per garantire un corretto sviluppo degli apparati radicali.