Descrizione
Gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria sono opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici (intonaci, pavimenti, infissi, manto di copertura, ecc.) e opere necessarie a integrare o mantenere efficienti gli impianti tecnologici esistenti (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art.3, com. 1, let. a).
La manutenzione ordinaria non altera i caratteri originari e non aggiunge nuovi elementi alle zone dell’edificio interessate; inoltre non modifica le strutture e gli edifici e non realizza nuovi locali, se non quelli necessari per ospitare gli impianti stessi.
Gli interventi di manutenzione ordinaria possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 136, com. 1, let. a). Devono però rispettare:
- le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali
- le altre normative di settore con incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, in particolare, le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e quelle relative all'efficienza energetica
- le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio descritte nel Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42.
Per gli interventi che alterano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici e che interessano immobili tutelati dalla legge, è necessaria l’autorizzazione paesaggistica (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 149).
Pur non essendo richiesto alcun titolo abilitativo, il cittadino può comunque presentare comunicazione facoltativa per interventi edilizi liberi per notificare al Comune l'esecuzione dei lavori.